Il regolamento
Il presente Regolamento attua le norme dello Statuto del Comitato Regionale A.N.P.AS
ART. 1 – FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento attua le norme dello Statuto del Comitato Regionale A.N.P.AS. Toscana adottato il 22 maggio 1999 ed ispirato allo Statuto Nazionale A.N.P.AS. del 20 aprile 1997.
ART. 2 – SEDI SECONDARIE
Il Comitato Regionale Toscano, con delibera dell’assemblea, può istituire sedi secondarie tramite le Zone.
ART. 3 – STRUMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio Regionale persegue i suoi scopi tramite:
ART. 4 – AMMISSIONE DI NUOVE ASSOCIAZIONI
L’Associazione che chiede l’ammissione all’A.N.P.AS. trasmette al Comitato Regionale Toscano una domanda di ammissione con allegati i seguenti documenti:
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione.
L’Associazione istante deve essere in possesso dei requisiti indicati dall’art. 7 dello Statuto Nazionale, ricavabili dalla documentazione depositata con la domanda di ammissione.
Il Comitato Regionale Toscano entro tre mesi, effettuati i dovuti ed opportuni accertamenti, trasmette la domanda di ammissione al Consiglio Nazionale con il proprio parere motivato e vincolante.
ART. 5 – DOVERI DELLE ASSOCIATE
Nel rispetto ed in attuazione dei doveri indicati all’ articolo. 9 sia dello Statuto Regionale che di quello Nazionale, le associate all’A.N.P.AS. :
ART. 6 – VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Le associate devono versare la propria quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Regionale, in occasione del tesseramento nazionale, al Comitato Regionale Toscano che provvede a trasmettere la percentuale stabilita di tale contributo alla A.N.P.AS. Nazionale.
ART. 7 – ESCLUSIONE DELLE ASSOCIATE
Qualora ricorrano i presupposti riportati nell’art. 10 dello Statuto Nazionale e nell’art. 11 dello Statuto Regionale, il Comitato Regionale Toscano, sentito il parere della Zona competente per territorio, esperita la pratica tramite il Consiglio, trasmette gli atti al Consiglio Nazionale che di conseguenza si attiva.
ART. 8 – RICORSO AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Contro i provvedimenti del Consiglio Regionale, sia quelli che determinano la perdita della qualità di associata, sia quelli sanzionatori e disciplinari in genere, l’Associazione interessata può ricorrere al Collegio regionale dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che avviene tramite lettera raccomandata.
Il Collegio si impegna a dare risposta motivata entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso.
ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA REGIONALE
Le Associate nominano tra i propri soci, con delibera del proprio Consiglio, i delegati che le rappresenteranno nell’Assemblea regionale.
Non possono nominare delegati quelle Associazioni che siano state sospese o non abbiano provveduto a sanare, dopo aver ricevuto il sollecito per morosità, quanto dovuto nei termini stabiliti.
I nominativi dei delegati, completi di dati anagrafici, devono essere comunicati al Presidente Regionale prima dello svolgimento dell’Assemblea.
ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA REGIONALE
All’inizio dei lavori l’Assemblea nomina tra i propri delegati:
L’Assemblea stabilisce l’ora d’inizio e di chiusura delle votazioni da effettuare con scheda.
Le riunioni dell’Assemblea sono pubbliche salvo pronunciamento contrario della stessa.
La facoltà di intervento al dibattito assembleare viene concessa dal Presidente, dietro richiesta motivata.
ART. 11 – DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA
Per la partecipazione all’Assemblea i delegati devono accreditarsi presso la Commissione di Verifica dei Poteri, nominata dall’Assemblea.
L’Assemblea adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese, che può svolgersi per appello nominale a discrezione del Presidente dell’Assemblea oppure su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei delegati.
Dei lavori dell’Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 12 – LA COMMISSIONE ELETTORALE
Sono compiti della Commissione Elettorale:
La Commissione redige un verbale delle proprie attività, che consegna al Presidente dell’Assemblea.
ART. 13 – CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI
Per l’elezione degli organi regionali le Zone o, dove non siano costituite, le Associazioni presentano, secondo i criteri indicati preventivamente dal Consiglio Regionale, le candidature complete di dati anagrafici, inoltrandole per iscritto al Presidente Regionale almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.
Gli stessi soggetti possono avanzare candidature ad organi nazionali.
La Commissione Elettorale ha facoltà di presentare in sede di Assemblea un totale di tre ulteriori candidature, per gli organi da eleggersi.
ART. 14 – ELEZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI
I delegati dell’Assemblea Regionale esprimono il voto per l’elezione degli organi regionali secondo le seguenti modalità:
Sono eletti nel Consiglio Regionale i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili; gli altri candidati formano la graduatoria dei non eletti, in ordine decrescente in base ai voti ottenuti.
Sono eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori i primi tre candidati della graduatoria, mentre il quarto ed il quinto in graduatoria risultano membri supplenti.
Sono eletti membri effettivi del Collegio dei Probiviri i primi cinque candidati della graduatoria.
Per le elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d’età.
In caso di vacanza, comunque determinatasi, di uno o più posti nelle cariche sociali subentra il candidato che figura in graduatoria come il primo dei non eletti.
“ Tutti coloro che vengono eletti per ricoprire le cariche sociali hanno diritto ad ottenere il rimborso di tutte le spese affrontate e sostenute per il corretto adempimento del loro mandato. Le spese documentalmente provate verranno rimborsate previa esibizione delle relative ricevute,mentre per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, necessario per gli spostamenti nel territorio nazionale, il rimborso chilometrico, che non potrà eccedere dalle tariffe correntemente applicate dall’Automobil Club Italia.
L’avente diritto al rimborso di qualsivoglia natura, dovrà compilare l’apposito modulo e, una volta sottoscritto da un membro della Direzione , avrà cura di trasmetterlo all’Ufficio Amministrazione del Comitato Regionale ANPAS Toscana, per l’incasso ( MODIFICA APPORTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO il 12 Aprile 2003)
ART. 15 – MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
Per le cariche sociali il voto segreto viene espresso su scheda.
La scheda riporta esclusivamente la dicitura dell’elezione per la quale è utilizzata e l’elenco delle candidature in ordine alfabetico.
L’espressione del voto per un numero di candidati superiore a quello consentito rende nulla la scheda.
Qualora lo ritenga opportuno l’Assemblea, preventivamente, può deliberare il ricorso a diverse forme di espressione di voto, anche palesi .
( MODIFICA DELIBERATA dal CONSIGLIO REGIONALE il 5 LUGLIO 08 )
Gli scrutatori nominano un Presidente ed un Segretario per la redazione del verbale di scrutinio, il quale deve contenere la graduatoria da consegnarsi al Presidente dell’Assemblea per consentire la proclamazione degli eletti.
ART. 16 – DECADENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
La decadenza dalla carica di Consigliere regionale è disposta con delibera del Consiglio Regionale e comunicata al destinatario del provvedimento tramite lettera raccomandata.
Nell’ipotesi di decadenza per comportamento contrastante con i principi e le finalità dello Statuto, la Presidenza formula una proposta di decadenza che viene comunicata all’interessato con lettera raccomandata. Questi ha la facoltà di presentare una memoria difensiva al Consiglio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Consiglio Regionale esamina la proposta e l’eventuale memoria e delibera in merito, dando ancora comunicazione all’interessato con lettera raccomandata.
I consiglieri regionali destinatari del suddetto provvedimento possono ricorrere al Collegio dei Probiviri, con lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento definitivo emesso dal Consiglio.
ART .17 AMMINISTRATORE
La Direzione, su proposta del Presidente, può nominare un Amministratore, scegliendo fra i Consiglieri regionali o Commercialisti di comprovata qualità e fiducia, iscritti all’apposito albo.
Fermi restando i compiti assegnati al Consigliere Delegato, con il quale l’Amministratore opererà in stretta collaborazione, la nomina viene effettuata mediante una delibera motivata ove vengono individuati i suoi compiti e le sue funzioni.
L’Amministratore riferisce periodicamente alla Direzione, partecipando a tutte le sue riunioni, e risponde dei propri atti al Consiglio Direttivo.
La durata dell’incarico non può superare il mandato degli organi associativi.
ART 18– COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Alle Commissioni di lavoro si affiancano i Gruppi di lavoro quando la materia di interesse non richieda il coordinamento di un membro della Direzione Regionale e/o possono funzionare efficacemente nell’ambito di una Commissione già costituita.
Le Commissioni ed i Gruppi di Lavoro sono proposti al Consiglio Regionale dal Presidente nella seduta successiva all’insediamento, definendo i rispettivi coordinatori o referenti.
Alle Commissioni o Gruppi di Lavoro partecipano:
Possono altresì intervenire ai lavori, con funzioni consultive, ulteriori membri esterni invitati dal coordinatore.
ART. 19– FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Le sedute delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro sono convocate e presiedute dai loro Coordinatori.
La convocazione deve indicare un preciso ordine del giorno.
Alle sedute sono invitati anche i membri della Direzione Regionale.
Il Presidente regionale, quando lo ritenga necessario, può richiedere al coordinatore la convocazione di una Commissione o di un Gruppo.
Il coordinatore di ciascuna Commissione e di ogni Gruppo di Lavoro deve presentare alla Direzione Regionale l’elaborato dei progetti relativi alle materie di loro competenza.
I coordinatori dei Gruppi di Lavoro che non siano compresi all’interno di una Commissione fanno riferimento al Presidente o ad un suo delegato.
ART. 20– PATRIMONIO
Il Consiglio Regionale delibera l’accettazione di lasciti, legati e donazioni effettuate a favore dell’A.N.P.AS. Comitato Regionale Toscano, nonché delibera l’alienazione di beni mobili ed immobili di sua proprietà.
Le eventuali acquisizioni ed alienazioni di beni di rilevante valore realizzate a livello zonale devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Regionale.
ART. 21– ACCORDI CON FORNITORI DI BENI E SERVIZI
Il Comitato Regionale Toscano può stipulare accordi con aziende fornitrici di beni e servizi di utilità per la generalità delle Associazioni affiliate o per un numero significativo di esse.
Gli accordi non potranno avere validità superiore al triennio e non dovranno prevedere forme di esclusiva diretta né indiretta.
Tali accordi non saranno vincolanti per le Associate, che manterranno la facoltà di usufruire dei servizi di altre Ditte di loro fiducia.
La sottoscrizione per il Comitato Regionale Toscano potrà essere delegata dal Presidente Regionale ad un membro della Direzione.
ART. 22– LE ZONE
Le Zone sono organismi provinciali e/o territoriali del Comitato Regionale Toscano, così come previsto dall’art. 24 dello Statuto Regionale.
Il Consiglio Regionale coordina ed esercita il controllo sulle Zone, vigilando sulle loro attività.
ART. 23- L’ASSEMBLEA DI ZONA
L’Assemblea di Zona è composta da un massimo di 3 delegati per ciascuna delle Associazioni che ne fanno parte.
L’Assemblea di Zona ha le seguenti competenze:
Alle riunioni dell’Assemblea di zona partecipano di diritto i Consiglieri Regionali e Nazionali della Zona.
ART. 24- L’ESECUTIVO DI ZONA
L’Esecutivo di Zona è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti. Su proposta del Responsabile di Zona elegge il Vice Responsabile ed il Segretario.
L’Esecutivo di Zona è convocato e presieduto dal Responsabile o, in sua assenza dal Vice Responsabile.
Ogni membro è incaricato di compiti operativi e di coordinamento.
L’Esecutivo propone e da attuazione ad un proprio programma di lavoro, utilizzando il budget stabilito dagli organi regionali, come disposto dall’art. 24 dello Statuto Regionale; coordina i rapporti con le Associazioni e con le Istituzioni locali.
ART. 25- IL RESPONSABILE DI ZONA
Il Responsabile di Zona:
ART. 26- NORMA TRANSITORIA
L’Esecutivo di Zona in carica al momento dell’approvazione del presente Regolamento deve indire entro il termine di novanta giorni l’Assemblea di Zona che avrà il compito, nella stessa seduta, di eleggere l’Esecutivo stesso.
La disciplina dettagliata del funzionamento interno di ciascuna Zona viene demandata ad un Regolamento. Il medesimo sarà predisposto, sottoforma di impianto generale, dal Consiglio Regionale ed integrato dalle singole Zone, secondo le proprie esigenze di struttura e funzionalità, per sottoporlo, in seguito, per l’approvazione al Consiglio Regionale.